Art. 1. È costituita fra i suddetti comparenti l’associazione politica “Etica & Politica ”
Art. 2. L’associazione ha sede legale in Trani.
Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale:
- promuovere una partecipazione democratica consapevole e informata dei Cittadini alla vita Politica, Sociale e Economica della propria Comunità.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- formazione politica e amministrativa mediante corsi, manifestazioni o eventi;
- discussione di proposte politiche e amministrative anche mediante appuntamenti pubblici;
- pubblicazione di opuscoli, volantini, brochure informative.
Art. 4. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5. L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Manifesto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo.
Art. 6. L’Associazione si riserva di usufruire di tutti i benefici di legge previsti per le Associazioni politiche.
Art. 7. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.
Art. 8. Per le norme sul funzionamento dell’associazione e per tutto quanto non previste nel presente atto costitutivo si rimanda all’allegato statuto.
Art. 9. Fase Costitutiva.
I comparenti stabiliscono una fase costitutiva dell’Associazione che terminerà entro e non oltre il 31.08.2025.
In tale fase il Presidente, individuato all’atto della costituzione, avrà il compito di divulgare gli scopi e i principi dell’Associazione, promuovere le attività e procedere alla raccolta delle adesioni.
Entro e non oltre il 31.08.2025, il Presidente dovrà convocare la prima seduta dell’Assemblea dei Soci per procedere all’elezione degli organi previsti dallo Statuto.
Art. 10 – Il Presidente
I comparenti stabiliscono di individuare nella persona di Antonio Corraro, nato a Trani il 01.01.1953, come Presidente dell’Associazione “Etica&Politica”, con tutti i poteri di rappresentanza legale e, contestualmente, lo delegano alla registrazione dell’Associazione nei termini di legge.
STATUTO
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art. 1. È costituita l’associazione denominata Etica & Politica, quale associazione politica non
riconosciuta.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con
delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Principi.
Art. 2. L’associazione Etica & Politica, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai
principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
Finalità
Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, previste nell’Atto costitutivo a cui si rimanda come parte
integrale del presente Statuto.
Attività
Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: promuovere ed organizzare
eventi, momenti di aggregazione e socializzazione, attività di formazione e ricerca, iniziative
editoriali, convegni, mostre, manifestazioni pubbliche, nonché raccolta fondi utili al sostegno
delle attività sociali, culturali, politiche ed economiche dell’Associazione.
Partecipazione.
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Adesione
Art. 6. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne
condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Procedimento di adesione
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il
Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del
socio è annotata nel libro soci.
Fino all’elezione del Direttivo le sue funzioni sono svolte dal Presidente individuato all’atto della costituzione dell’Associazione.
Rigetto dalla domanda di adesione.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la
facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione,
di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata
non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali
regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Perdita della qualità di socio
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo
restando l’obbligo di pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di
esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso
all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Fino all’elezione del Direttivo le sue funzioni sono svolte dal Presidente individuato all’atto della costituzione dell’Associazione.
Volontari
Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori
Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,
condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.
I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese
dall’associazione.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 13. Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo;
d) Il Revisore dei conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive.
L’Assemblea
Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
Entro il 31 agosto 2025 per la prima volta ai fini dell’elezione degli organi
dell’Associazione;
successivamente al 31 Agosto 2025, almeno una volta all’anno;
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione, indicando il giorno e l’ora della
prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione nonché l’oggetto.
Convocazione
Art. 15. L’Assemblea, è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto mediante invio di
sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta
ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del
giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Poteri dell’Assemblea
Art. 16. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla elezione ed alla revoca del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
procede all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo,
determinandone previamente il numero dei componenti;
nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale
regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e
c) di cui all’art. 11;
delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal
Consiglio direttivo;
delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.
Fino alla convocazione della prima Assemblea, le sue funzioni sono svolte dal Presidente
individuato all’atto della costituzione dell’Associazione.
Costituzione dell’Assemblea
Art. 17. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di 1 (una) delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Quorum deliberativi
Art. 18. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli
associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Approvazione del bilancio e deliberazioni
Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Consiglio Direttivo
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Convocazione del Consiglio Direttivo
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con
sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Fino all’elezione del Direttivo le sue funzioni sono svolte dal Presidente individuato all’atto della costituzione dell’Associazione.
Poteri del Consiglio Direttivo
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione;
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che
non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il presidente;
elegge tra i propri componenti il vice presidente;
elegge il tesoriere e il segretario;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la
discussione e la sua approvazione;
predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta
all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
conferisce procure generali e speciali;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli
organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Fino all’elezione del Direttivo le sue funzioni sono svolte dal Presidente individuato all’atto della costituzione dell’Associazione.
Surroga nel Consiglio Direttivo
Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da
sostituire.
In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro
nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente
Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi
risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il
bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la
facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare
assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni
affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per
importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Presidente individuato all’atto della costituzione dell’Associazione può nominare il Tesoriere.
Il Segretario
Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di
Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Fino alla convocazione della prima Assemblea il Presidente individuato all’atto della costituzione dell’Associazione può nominare il Segretario.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 27. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per
l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Fino alla convocazione della prima Assemblea le sue funzioni sono svolte dal Presidente
individuato all’atto della costituzione dell’Associazione.
Entrate, uscite, attività
Art. 28. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni
pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,
comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3
del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Patrimonio
Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Destinazione del patrimonio
Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più
opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 31. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi
sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 32. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri
sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei
soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni
Art. 33. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le
maggioranze previste nel presente Statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i
soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto in beneficenza.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 34. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia per le Associazioni politiche.